di Stefano Novelli
Ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Il sistema economico europeo traguarda la propria strategia di sviluppo verso forme di organizzazione imprenditoriali in grado di coniugare redditività del business e sostenibilità. Questo indirizzo è stato assunto in maniera evidente da anni. Risale infatti al 2014 l’adozione a livello internazionale della SA:8000, la certificazione della Social Accountability redatta dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency).
Eventi epocali come la pandemia da COVID 19 e i cambiamenti climatici, non hanno fatto altro che imporre ulteriori accelerazioni nei ripensamenti dei modelli economici di sviluppo industriale, ai quali si accompagnano azioni dei legislatori per incentivare la creazione di nuovi soggetti imprenditoriali socialmente innovativi nella forma organizzativa e nell’azione.
Anche l’Italia segue questa rotta, con un intervento del MISE che agevola fiscalmente la costituzione delle benefit companies, ora ai nastri di partenza.
Vediamo insieme di che si tratta.
Cos’è una società “benefit”?
È una società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Le finalità sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.
Finalità e spese ammissibili
Al fine di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit nell'intero territorio nazionale, il DL 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto la concessione in de minimis, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:
- le spese notarili e d'iscrizione nel Registro delle imprese;
- le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
L'importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10.000,00 €.
Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:
- sono costituite, regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese;
- hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
- svolgono un’attività economica in Italia con sede principale o secondaria dell’attività;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
Termini e modalità di presentazione dell’istanza
I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione sono stati definiti con il decreto direttoriale MISE del 4 maggio 2022.
Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022.
Modalità di fruizione dell’agevolazione
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, per l’anno 2021. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L'ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.